Inviato esito
Visualizza partecipanti
Gara #120
Affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinatoInformazioni appalto
22/08/2025
Aperta
Servizi
€ 2.988.619,27
CARLUCCI MANUELA
Categorie merceologiche
7962
-
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
Inviato esito
1
B803DBB502
Qualità prezzo
Affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato
La presente procedura ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente. Dovranno essere osservati i principi e la disciplina previsti dalle seguenti fonti: Legge n. 30/03, Legge n. 102/2009 nonché dal D.Lgs. 81/2015, Legge 203/2024, e dal CCNL Gas/Acqua vigente.
Inoltre, si dovrà altresì osservare quanto stabilito dal presente Capitolato e dal Disciplinare di Gara.
Il Servizio, prestato da una Società in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro, e conseguente iscrizione all’apposito albo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comprende attività di ricerca, selezione e sostituzione di personale, nonché, la gestione dello stesso secondo quanto indicato nel presente capitolato. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate con separati contratti di somministrazione.
L'oggetto delle prestazioni lavorative richieste dall'Operatore Economico al lavoratore sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Gas/Acqua per i profili professionali indicati dalla SASI Spa.
€ 2.490.516,06
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,03
Deliberazione del CDA del 28/11/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 07249570636 | GENERAZIONE VINCENTE S.P.A. |
Commissione valutatrice
Disposizione Presidenziale prot. n. 5099
01/10/2025
|
nomina-commissione-prot.5099-01-10-2025.pdf SHA-256: 40307014054e01600a1dff9a8aaa9429fe01aff2127a8692e5c6fd18304f2783 01/10/2025 18:33 |
41.18 kB | |
|
cv-emiliana-silvestri-per-g.pdf SHA-256: 2bd0e5070e454461695aa2c262edfdea546bc089a7900828182f94334b4513b1 08/10/2025 00:35 |
136.37 kB | |
|
cv-angelo-dercole.pdf SHA-256: fba6744059da877f088694a14a45c55687de9d2188d719f3f531e3f70fa21dc0 22/10/2025 15:30 |
172.02 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| TRAVAGLINI | GIUSEPPINA | Presidente |
| D'ERCOLE | ANGELO | Commissario |
| SILVESTRI | EMILIANA | Commissario |
Scadenze
09/09/2025 17:00
22/09/2025 12:00
22/09/2025 15:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
domanda.di.partecipazione.doc SHA-256: ef5e346bebdad7490a7af025b1decccc4341913d5e205096d7e4171868376702 22/08/2025 15:08 |
240.00 kB | |
|
schema-di-contratto.pdf SHA-256: 7cd7b6312589f0ed5a67c7128b3c813cab44ef098fcbcc9f9cb24c6c580348e5 22/08/2025 15:08 |
352.77 kB | |
|
patto-di-integrit.pdf SHA-256: 1583087d67c318696a402e83ef157169961cca911efd4ed17c8b454af8b98407 22/08/2025 15:08 |
89.07 kB | |
|
dichiarazione-di-impegno.pdf SHA-256: 3b8e61ffbc8b3937de8287009a3dd4150e975de7c092a5a210310483d386d708 22/08/2025 15:08 |
293.32 kB | |
|
modello-offerta-economica.docx SHA-256: 29db0f414b02d447df213d081698434a14ae970c4ba61695eed438c86768c985 22/08/2025 15:08 |
39.75 kB | |
|
allegato-csa-contratti-somministrazione-attivi-01-08-25.pdf SHA-256: 26dcc947f01f58ea2b7dcbf244d66af4190b0d235c0c05c402e26f5de3ed00a2 22/08/2025 15:13 |
160.55 kB | |
|
capitolato-speciale-gara-somminstrazione-25-d.pdf SHA-256: 04a61a9f18b1f7ccb989b75dc05dd7b73672a53c773e5ef2e670cea8a4136c55 22/08/2025 15:29 |
1.58 MB | |
|
disciplicare-gara-somminsitrazione-25-d.pdf SHA-256: ff6ac8c994d6882354d5c7eb6372bec60476436c6f6dfe05f9e02a9bf43f12cf 22/08/2025 15:29 |
3.41 MB | |
|
bando-gara-somministrazione-25-d.pdf SHA-256: 161c5a52183e44c849cfe7e6b0dded29b26f046612ab1ae7c788c1997263d66d 22/08/2025 15:29 |
922.29 kB | |
|
verbale-1.pdf SHA-256: e9612b765f3266ad275d57dfde3e4839aec9344d04f8a5cb8334f8e6c7db1ca7 25/09/2025 18:30 |
131.17 kB | |
|
verbale-2.pdf SHA-256: d525714c6bfcd366d6dfb68ff6fa94a7857ece0f1d398fae06891525ca09d57f 25/09/2025 18:30 |
124.76 kB | |
|
verbale-3.pdf SHA-256: a91acb1dfb6bbfaab81c191cf09c54ef421857c2d9e86b3d13322fa3a4e67833 02/10/2025 09:05 |
35.96 kB | |
|
graduatoria-provvisoria.pdf SHA-256: 6846dce6c88769a459c447dd11d5469abbc3c9878de72a2013022eb975c4f93e 23/10/2025 11:57 |
20.48 kB | |
|
verbale-di-gara-n.-12.pdf SHA-256: 30699474098b4a519afb172a60dbdada4b96b93f6f24e310f4d137a5c472ebc6 23/10/2025 16:34 |
204.05 kB | |
|
verbale-13-verifica-anomalia.pdf SHA-256: 0576ad61a61a8e501dbc41319561dd3eb68ef870d2c2abfaecf724808d238b48 14/11/2025 14:08 |
783.29 kB | |
|
Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: 03b4342378a704029c73fa91db1abd7517129bb6f46eb30b29b2668dd26e6d27 15/12/2025 11:24 |
16.13 kB | |
|
Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: 3cc84651cc5d4945f4dee400db01ef7c47b7bd84f4e234eb74b6d9520d65f744 18/12/2025 18:30 |
18.62 kB |
Chiarimenti
27/08/2025 12:17
Quesito #1
Con riferimento all’art. 16 del Disciplinare di Gara, SI CHIEDE CONFERMA CHE eventuale Copertina e Indice della Relazione Tecnica siano escluse dal conteggio del numero di facciate consentite e che 20 cartelle corrispondano a 20 facciate.
02/09/2025 16:09
Risposta
Si Conferma
28/08/2025 08:58
Quesito #2
QUESITO N. 1: Con riferimento all’art. 16 del Disciplinare di Gara, SI CHIEDE CONFERMA CHE eventuale Copertina e Indice della Relazione Tecnica siano escluse dal conteggio del numero di facciate consentite.
QUESITO N. 2: Con riferimento all’art. Art. 8 del Capitolato – Compiti, obblighi e responsabilità dell’Agenzia, SI CHIEDE CONFERMA CHE, in conformità a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015 e dal D. Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro resti in capo all’aggiudicatario, mentre la formazione specifica, l’addestramento all’uso delle attrezzature e l’informazione sui rischi connessi alle attività svolte presso i luoghi di lavoro dell’Ente utilizzatore siano di esclusiva competenza e responsabilità dell’Ente stesso, in quanto soggetto che dirige e controlla l’attività lavorativa dei lavoratori somministrati. Si richiede altresì conferma che ogni eventuale responsabilità connessa agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ricada in capo all’Ente utilizzatore, come previsto dalla normativa vigente.
QUESITO N. 2: Con riferimento all’art. Art. 8 del Capitolato – Compiti, obblighi e responsabilità dell’Agenzia, SI CHIEDE CONFERMA CHE, in conformità a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015 e dal D. Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro resti in capo all’aggiudicatario, mentre la formazione specifica, l’addestramento all’uso delle attrezzature e l’informazione sui rischi connessi alle attività svolte presso i luoghi di lavoro dell’Ente utilizzatore siano di esclusiva competenza e responsabilità dell’Ente stesso, in quanto soggetto che dirige e controlla l’attività lavorativa dei lavoratori somministrati. Si richiede altresì conferma che ogni eventuale responsabilità connessa agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ricada in capo all’Ente utilizzatore, come previsto dalla normativa vigente.
02/09/2025 17:37
Risposta
R. Quesito 1: Si conferma
R. Quesito 2: Si conferma
R. Quesito 2: Si conferma
02/09/2025 12:24
Quesito #3
Con riferimento all’art. 16 del Disciplinare di Gara, SI CHIEDE CONFERMA CHE le tabelle possano essere redatte con un carattere inferiore, ma pur sempre leggibile.
02/09/2025 17:01
Risposta
Si conferma
02/09/2025 12:35
Quesito #4
Spett.li
Relativamente alle tabelle costi orari nei doc di gara si segnala che gli stessi ci risultano sottostimati.
In particolare il 2 livello operai ci risulta senza minimi rinnovo ccnl luglio 2025, mentre i restanti livelli presentano delle differenze di costi aggiuntive
Si chiede di verificare costi di legge previsti per le agenzie per il lavoro e dettaglio composizione dei costi stessi/revisione degli stessi (ad es Inail e contribuzione considerata).
Cordialità
Relativamente alle tabelle costi orari nei doc di gara si segnala che gli stessi ci risultano sottostimati.
In particolare il 2 livello operai ci risulta senza minimi rinnovo ccnl luglio 2025, mentre i restanti livelli presentano delle differenze di costi aggiuntive
Si chiede di verificare costi di legge previsti per le agenzie per il lavoro e dettaglio composizione dei costi stessi/revisione degli stessi (ad es Inail e contribuzione considerata).
Cordialità
08/09/2025 17:03
Risposta
Risposta:
Si conferma l'art. 3 del Disciplinare. In particolare, si ribadisce che:
Il valore di gara non è in alcun modo vincolante per la SASI, trattandosi di servizio a misura, da cui discende l'obbligo di pagamento dei soli somministrati effettivamente impiegati.
Si conferma l'art. 3 del Disciplinare. In particolare, si ribadisce che:
Il valore di gara non è in alcun modo vincolante per la SASI, trattandosi di servizio a misura, da cui discende l'obbligo di pagamento dei soli somministrati effettivamente impiegati.
03/09/2025 15:11
Quesito #5
Spett.le società,
si chiede cortesemente di modificare l'art. 13 schema di contratto rendendolo conforme alla normativa di settore che regola il servizio di somministrazione di lavoro.
L'art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 prevede invero espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Residua in capo al Somministratore esclusivamente la responsabilità dei danni causati dal personale diretto.
Pertanto, si chiede cortese conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall’art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e che la responsabilità dell’aggiudicatario verso i terzi sia limitata ai soli danni diretti derivanti esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti diretti/collaboratori/subappaltatori e sia contenuta nei limiti dei massimali previsti dalla propria polizza assicurativa (circa € 4.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo) in quanto il rapporto derivante dalla stipula del contratto deve intendersi quale obbligazione di mezzo e non di risultato.
si chiede cortesemente di modificare l'art. 13 schema di contratto rendendolo conforme alla normativa di settore che regola il servizio di somministrazione di lavoro.
L'art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 prevede invero espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Residua in capo al Somministratore esclusivamente la responsabilità dei danni causati dal personale diretto.
Pertanto, si chiede cortese conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall’art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e che la responsabilità dell’aggiudicatario verso i terzi sia limitata ai soli danni diretti derivanti esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti diretti/collaboratori/subappaltatori e sia contenuta nei limiti dei massimali previsti dalla propria polizza assicurativa (circa € 4.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo) in quanto il rapporto derivante dalla stipula del contratto deve intendersi quale obbligazione di mezzo e non di risultato.
08/09/2025 18:16
Risposta
trattasi di schema di contratto come tale suscettibile di adeguamento normativo.
04/09/2025 09:59
Quesito #6
Si chiede conferma che all'interno delle tabelle possa essere utilizzata un'interlinea anche inferiore a 1,5 per garantire migliore leggibilità alla tabella stessa.
05/09/2025 15:57
Risposta
Si conferma solo all'interno delle tabelle.
04/09/2025 15:22
Quesito #7
In riferimento all’ Allegato al CSA - Contratti di somministrazione attivi al 01/08/202, si chiede, gentilmente, alla Stazione Appaltante di sapere se sono stati stipulati contratti di somministrazione a tempo indeterminato con le risorse attualmente in forza.
09/09/2025 10:27
Risposta
Si conferma la sottoscrizione di un solo contratto di somministrazione a tempo indeterminato.
04/09/2025 16:22
Quesito #8
1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 5 del disciplinare di gara ove previsto che il prezzo offerto deve comprendere "assicurazione di responsabilità civile e danni causati a terzi ed all'amministrazione" nonchè con riferimento alla previsione dell'art. 13 Responsabilità verso terzi dello schema di contratto, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati.
2) Con riferimento alle previsioni di cui all’Art. 30 GARANZIE TRATTAMENTO DATI PERSONALI del disciplinare, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pag. 10-11 nonchè dalla previsione di cui all'art. 4 del codice di condotta per il settore delle APL, ove precisato chel'agenzia riveste il ruolo di Titolare: " i dati del Lavoratore somministrato vengono, da un lato, trattati dall’APL quale datore di lavoro e, dall’altro, dall’Utilizzatore presso il quale il Lavoratore somministrato svolge la missione utilizzando strumenti, sistemi e applicativi dell’Utilizzatore medesimo. Tra APL e Utilizzatore/Cliente si crea una relazione Titolare -Titolare in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti." Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni inerenti l’eventuale Nomina a responsabile dell’aggiudicatario.
3) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 4.3 del capitolato di gara, si evidenzia che non trattandosi di appalto di servizi ma di somministrazione di lavoro la sostituzione (senza alcun onere a carico di Codesto Ente) sarà possibile solo nelle ipotesi di mancato superamento del periodo di prova e/o giusta causa di recesso. Al di fuori da tali ipotesi, l'ente utilizzatore sarà tenuto all’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro ed art. 33, comma 2 d. lgs. 81/15).
4) Con riferimento alla previsione ex art 5 del Capitolato, ove previsto che “L'appaltatore è tenuto a comunicare alla SASI, secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti temporanei, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa” si precisa che, in considerazione del fatto che il somministrato agisce sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore (cfr. art. 30 d.lgs n. 81/2015) ed in ragione del fatto che è onere dell’utilizzatore comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione disciplinare (cfr. art. 35 comma 6 del d.lgs n 81/2015) appare improprio, anche ai fine di una difesa in giudizio, che sia solo l’Agenzia a supportare le conseguenze di un impugnativa. Infatti, per le regioni esposte, sebbene il provvedimento disciplinare sia un atto formalmente dell’Agenzia, appare evidente che il contenuto dello stesso venga elaborato in concerto con l’utilizzatore; sicchè si chiede di confermare che nessuna manleva sulle possibile conseguenze ed impugnazioni sarà adottata esclusivamente nei confronti dell’Agenzia, rettificando gli atti di gara.
5) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9. Fatturazione e pagamenti del capitolato, ove previsto che "la contabilità dei compensi di spettanza dell'appaltatore per l'esecuzione del presente appalto, sarà redatta con cadenza bimestrale. La liquidazione delle fatture sarà eseguita da SASI in giorni 60(sessanta) dffm" si evidenzia che la fattura relativa al servizio di somministrazione è composta in prevalenza dal costo del lavoro sostenuto per i lavoratori che deve essere rimborsato ai sensi dell'art. 33, comma 2 d. lgs. 81/15.. In considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 30 comma 15 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro "la retribuzione relativa alle missioni terminate nel mese e a quelle in corso al termine dello stesso, è corrisposta ai lavoratori entro il 15 del mese successivo con contestuale consegna della busta paga, di chiede, che i pagamenti siano effettuati mensilmente, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura come previsto dal D.lgs. 192/2012, al fine di evitare di gravare sull'operatore economico aggiudicatario che si vedrebbe costretto ad anticipare quanto dovuto a titolo di rimborso del costo del lavoro.
6) Si chiede che l'art. ARTICOLO 2 Normativa di riferimento dello schema di contratto, in considerazione del servizio richiesto, sia integrato con i riferimenti alla normativa di settore ovvero d. lgs. 81/15 e ccnl per la categoria delle agenzie di somministrazione lavoro
2) Con riferimento alle previsioni di cui all’Art. 30 GARANZIE TRATTAMENTO DATI PERSONALI del disciplinare, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pag. 10-11 nonchè dalla previsione di cui all'art. 4 del codice di condotta per il settore delle APL, ove precisato chel'agenzia riveste il ruolo di Titolare: " i dati del Lavoratore somministrato vengono, da un lato, trattati dall’APL quale datore di lavoro e, dall’altro, dall’Utilizzatore presso il quale il Lavoratore somministrato svolge la missione utilizzando strumenti, sistemi e applicativi dell’Utilizzatore medesimo. Tra APL e Utilizzatore/Cliente si crea una relazione Titolare -Titolare in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti." Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni inerenti l’eventuale Nomina a responsabile dell’aggiudicatario.
3) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 4.3 del capitolato di gara, si evidenzia che non trattandosi di appalto di servizi ma di somministrazione di lavoro la sostituzione (senza alcun onere a carico di Codesto Ente) sarà possibile solo nelle ipotesi di mancato superamento del periodo di prova e/o giusta causa di recesso. Al di fuori da tali ipotesi, l'ente utilizzatore sarà tenuto all’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro ed art. 33, comma 2 d. lgs. 81/15).
4) Con riferimento alla previsione ex art 5 del Capitolato, ove previsto che “L'appaltatore è tenuto a comunicare alla SASI, secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti temporanei, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa” si precisa che, in considerazione del fatto che il somministrato agisce sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore (cfr. art. 30 d.lgs n. 81/2015) ed in ragione del fatto che è onere dell’utilizzatore comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione disciplinare (cfr. art. 35 comma 6 del d.lgs n 81/2015) appare improprio, anche ai fine di una difesa in giudizio, che sia solo l’Agenzia a supportare le conseguenze di un impugnativa. Infatti, per le regioni esposte, sebbene il provvedimento disciplinare sia un atto formalmente dell’Agenzia, appare evidente che il contenuto dello stesso venga elaborato in concerto con l’utilizzatore; sicchè si chiede di confermare che nessuna manleva sulle possibile conseguenze ed impugnazioni sarà adottata esclusivamente nei confronti dell’Agenzia, rettificando gli atti di gara.
5) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9. Fatturazione e pagamenti del capitolato, ove previsto che "la contabilità dei compensi di spettanza dell'appaltatore per l'esecuzione del presente appalto, sarà redatta con cadenza bimestrale. La liquidazione delle fatture sarà eseguita da SASI in giorni 60(sessanta) dffm" si evidenzia che la fattura relativa al servizio di somministrazione è composta in prevalenza dal costo del lavoro sostenuto per i lavoratori che deve essere rimborsato ai sensi dell'art. 33, comma 2 d. lgs. 81/15.. In considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 30 comma 15 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro "la retribuzione relativa alle missioni terminate nel mese e a quelle in corso al termine dello stesso, è corrisposta ai lavoratori entro il 15 del mese successivo con contestuale consegna della busta paga, di chiede, che i pagamenti siano effettuati mensilmente, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura come previsto dal D.lgs. 192/2012, al fine di evitare di gravare sull'operatore economico aggiudicatario che si vedrebbe costretto ad anticipare quanto dovuto a titolo di rimborso del costo del lavoro.
6) Si chiede che l'art. ARTICOLO 2 Normativa di riferimento dello schema di contratto, in considerazione del servizio richiesto, sia integrato con i riferimenti alla normativa di settore ovvero d. lgs. 81/15 e ccnl per la categoria delle agenzie di somministrazione lavoro
11/09/2025 14:52
Risposta
R1) In esito all’aggiudicazione verrà richiesta la polizza nei termini di legge;
R2) Si conferma che tra APL e S.A. si crea una relazione titolare-titolare;
R4) Si confermano gli atti di gara;
R5) Si conferma la previsione rimandando alla sede contrattuale la definitiva fissazione del termine;
R6) Trattasi di schema di contratto come tale suscettibile di adeguamento normativo.
R2) Si conferma che tra APL e S.A. si crea una relazione titolare-titolare;
R4) Si confermano gli atti di gara;
R5) Si conferma la previsione rimandando alla sede contrattuale la definitiva fissazione del termine;
R6) Trattasi di schema di contratto come tale suscettibile di adeguamento normativo.
05/09/2025 12:14
Quesito #9
Spett.li chiediamo:
Art.2.1 CAPITOLATO – ART. 13 SCHEMA CONTRATTO
La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria;
Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007);
Art.5 CAPITOLATO
Considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, si ritiene che, in caso di impugnativa, ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità. Si chiede conferma;
Art.7.1 CAPITOLATO – ART.21 SCHEMA CONTRATTO
Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata;
Art.9 CAPITOLATO
La normativa in materia di pagamenti della PA (Legge europea n. 27/2019 e d.lgs.36/2023) impone alle Pubbliche Amministrazioni (che non operino nel settore sanitario) il pagamento entro 30 giorni. Si chiede, pertanto, conferma che il pagamento sarà effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura;
Art.10 CAPITOLATO
Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici; Si chiede infine conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro;
Art.13 CAPITOLATO
Si segnala inoltre che l’addebito dei maggiori costi appare clausola eccessivamente onerosa poiché per eventuali inadempimenti la legge pone a tutela dell’utilizzatore la cauzione definitiva;
ART.18 SCHEMA CONTRATTO
Si chiede di quantificare le spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario.
Art.2.1 CAPITOLATO – ART. 13 SCHEMA CONTRATTO
La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria;
Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007);
Art.5 CAPITOLATO
Considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, si ritiene che, in caso di impugnativa, ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità. Si chiede conferma;
Art.7.1 CAPITOLATO – ART.21 SCHEMA CONTRATTO
Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata;
Art.9 CAPITOLATO
La normativa in materia di pagamenti della PA (Legge europea n. 27/2019 e d.lgs.36/2023) impone alle Pubbliche Amministrazioni (che non operino nel settore sanitario) il pagamento entro 30 giorni. Si chiede, pertanto, conferma che il pagamento sarà effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura;
Art.10 CAPITOLATO
Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici; Si chiede infine conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro;
Art.13 CAPITOLATO
Si segnala inoltre che l’addebito dei maggiori costi appare clausola eccessivamente onerosa poiché per eventuali inadempimenti la legge pone a tutela dell’utilizzatore la cauzione definitiva;
ART.18 SCHEMA CONTRATTO
Si chiede di quantificare le spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario.
11/09/2025 15:02
Risposta
R1 Punto 1) Si confermano gli atti di gara, si ribadisce l’art. 4.2 punto 13 del CSA;
R2 Punto 2) In esito all’aggiudicazione verrà richiesta la polizza nei termini di legge;
R3) si confermano gli atti di gara;
R4) Si rimanda ai chiarimenti forniti in risposta al quesito n.8;
R5) Si rimanda ai chiarimenti forniti in risposta al quesito n.8;
R6) si conferma la previsione, fermo restando la necessaria aderenza della stessa alla normativa di riferimento in sede di esecuzione;
R8) vanno considerate le spese di registrazione in caso di utilizzo del documento;
R2 Punto 2) In esito all’aggiudicazione verrà richiesta la polizza nei termini di legge;
R3) si confermano gli atti di gara;
R4) Si rimanda ai chiarimenti forniti in risposta al quesito n.8;
R5) Si rimanda ai chiarimenti forniti in risposta al quesito n.8;
R6) si conferma la previsione, fermo restando la necessaria aderenza della stessa alla normativa di riferimento in sede di esecuzione;
R8) vanno considerate le spese di registrazione in caso di utilizzo del documento;
08/09/2025 10:00
Quesito #10
Egregi,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
· Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
· Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia.
In attesa di gentile riscontro cogliamo l'occasione di porgere cordiali saluti
si richiedono i seguenti chiarimenti:
· Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
· Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia.
In attesa di gentile riscontro cogliamo l'occasione di porgere cordiali saluti
12/09/2025 10:10
Risposta
R1) Si conferma l'art. 2.1 del Capitolato;
R2) Si confermano gli articoli 2.1 e 4.4 del Capitolato.
R2) Si confermano gli articoli 2.1 e 4.4 del Capitolato.
08/09/2025 15:09
Quesito #11
Art. 6 CAPITOLATO
Con riferimento alla formazione richiesta per l’attivazione del servizio, si chiede di specificarne la tipologia.
cordiali saluti
Con riferimento alla formazione richiesta per l’attivazione del servizio, si chiede di specificarne la tipologia.
cordiali saluti
15/09/2025 16:53
Risposta
Fermo restando la formazione obbligatoria di cui all'art. 4.2 let.13 del C.S.A., l'art. 6 si riferisce all'eventuale gap tra competenze tecniche richieste e competenze possedute dai candidati.
08/09/2025 17:41
Quesito #12
Spett.le S.A.S.I. S.p.A.,
riportiamo i seguenti chiarimenti:
- capitolato art. 2.1.n. 4. In ordine all'accertamento dell'idoneità fisica, occorre precisare che nel servizio di somministrazione lavoro, anche in fase pre-assuntiva, tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi del D Lgs 81.2015 si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice e specificamente al comma 8 "La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice". E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Alla luce delle argomentazioni addotte, si invita codesta Amministrazione a confermare che detti oneri sono in capo all’utilizzatore e che può essere spostata in capo all’agenzia solo un’attività meramente organizzativa/segretariale nonché i costi sostenti per detto adempimento senza alcuna inversione in ordine alla responsabilità.
- capitolato art. 2.1.n. 8. Accordo quadro art. 13. Si chiede di confermare che la polizza assicurativa attiene al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007).
- capitolato art- 4.1 lettera d) e art. 4.3. Si chiede di precisare che, a fronte della sostituzione di una risorsa, la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.
- In merito al possibile giudizio di inidoneità alla mansione, si invita a confermare che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. Invero, in caso di accertamento sanitario che attesti l'inidoneità alla mansione, il lavoratore dovrà essere adibito a mansione compatibile al proprio status di salute o, in difetto, garantire comunque la sua retribuzione fino a fine missione.
- capitolato art- 4.1 lettera h). In ordine agli adempimenti in materia salute e sicurezza, si precisa che nel servizio di somministrazione lavoro la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono:
· Sorveglianza sanitaria
· Formazione: Specifica
· Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi.
Alla luce delle argomentazioni addotte, si esorta codesta Amministrazione a confermare quanto indicato dalla scrivente
- capitolato art. 7. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento
- capitolato art. 10. Accordo quadro art. 14. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.
- Accordo quadro art. 16. Accordo quadro art. 17. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori
Cordiali Saluti
riportiamo i seguenti chiarimenti:
- capitolato art. 2.1.n. 4. In ordine all'accertamento dell'idoneità fisica, occorre precisare che nel servizio di somministrazione lavoro, anche in fase pre-assuntiva, tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi del D Lgs 81.2015 si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice e specificamente al comma 8 "La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice". E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Alla luce delle argomentazioni addotte, si invita codesta Amministrazione a confermare che detti oneri sono in capo all’utilizzatore e che può essere spostata in capo all’agenzia solo un’attività meramente organizzativa/segretariale nonché i costi sostenti per detto adempimento senza alcuna inversione in ordine alla responsabilità.
- capitolato art. 2.1.n. 8. Accordo quadro art. 13. Si chiede di confermare che la polizza assicurativa attiene al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007).
- capitolato art- 4.1 lettera d) e art. 4.3. Si chiede di precisare che, a fronte della sostituzione di una risorsa, la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.
- In merito al possibile giudizio di inidoneità alla mansione, si invita a confermare che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. Invero, in caso di accertamento sanitario che attesti l'inidoneità alla mansione, il lavoratore dovrà essere adibito a mansione compatibile al proprio status di salute o, in difetto, garantire comunque la sua retribuzione fino a fine missione.
- capitolato art- 4.1 lettera h). In ordine agli adempimenti in materia salute e sicurezza, si precisa che nel servizio di somministrazione lavoro la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono:
· Sorveglianza sanitaria
· Formazione: Specifica
· Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi.
Alla luce delle argomentazioni addotte, si esorta codesta Amministrazione a confermare quanto indicato dalla scrivente
- capitolato art. 7. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento
- capitolato art. 10. Accordo quadro art. 14. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.
- Accordo quadro art. 16. Accordo quadro art. 17. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori
Cordiali Saluti
15/09/2025 13:03
Risposta
R1) si conferma art. 4.2. punto 13 del Capitolato;
R2) In esito all’aggiudicazione verrà richiesta la polizza nei termini di legge;
R3) si confermano le fattispecie previste agli articoli 4.1 e 4.3 del Capitolato;
R4) si conferma la disposizione in commento, ricordando che il rischio è in capo all'O.E.;
R5) si rimanda alla punto R1 del quesito in parola;
R6) si conferma;
R7) Si confermano gli atti di gara, le eventuali penali saranno comminate nel rispetto della normativa vigente;
R8) si confermano gli atti di gara;
R2) In esito all’aggiudicazione verrà richiesta la polizza nei termini di legge;
R3) si confermano le fattispecie previste agli articoli 4.1 e 4.3 del Capitolato;
R4) si conferma la disposizione in commento, ricordando che il rischio è in capo all'O.E.;
R5) si rimanda alla punto R1 del quesito in parola;
R6) si conferma;
R7) Si confermano gli atti di gara, le eventuali penali saranno comminate nel rispetto della normativa vigente;
R8) si confermano gli atti di gara;
08/09/2025 17:57
Quesito #13
Egregi,
si richiedono i seguenti chiarimenti
1) SI chiede a quanto ammontano le spese contrattuali
2) Al fine di verificare la correttezza dei costi indicati, si chiede di indicare la % INAIL rispetto le diverse figure identificate
3) Si chiede conferma, che le assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia, festività non lavorate) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all`art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l`utilizzatore è OBBLIGATO a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia. I In caso di mancata conferma, si chiede di conoscere la motivazione giuridica che permette alla Vs. spettabile Amministrazione il mancato rispetto della normativa applicabile e non derogabile. Ricordiamo, non certo a chi ci legge, che la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2015 non è certamente derogabile dalla documentazione di gara non avente forza di legge tale da derogare ad un Decreto Legislativo.
4) Si chiede conferma che verranno, inoltre, fatturati i cd. ratei su ferie maturati in caso di assenza. Ed infatti, • Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).
5) Si chiede di espungere dal Disciplinare di gara l'obbligo di pagamento di Eruo 4.000,00 da versare al personale di cui si è avvalsa e si avvarrà la stazione appaltante per le fasi della procedura. Le motivazioni sono multiple:
A) L'appalto ad oggetto la somministrazione di personale e, certamente, fra gli importi della procedura non può farsi rientrare l'attività di "consulenza" resa nelle fasi del procedimento, il cui oggetto risulta nettamente diverso e avrebbe dovuto essere oggetto di ulteriore procedura di affidamento di cui non si ha contezza. B) Si chiede di spiegare meglio cosa intenda nell'ultimo capoverso dell'art. 23 dove viene specificato che il precedente aggiudicatario " ha reso tale adempimento" e l'obbligo di rimborso in capo al nuovo affidatario. Non si comprende se l'adempimento di cui trattasi si riferisca al pagamento dell'importo richiesto ovvero se trattasi dell'attività di consulenza stessa (ipotesi da scartare considerando le possibili ricedute in tema di conflitto di interessi). Si chiede pertanto di chiarire ugualemte questo punto - al fine di derimenre qualsiasi perplessità - e comunque procedere alla eliminazione di una richiesta economica non rientrante in alcun modo nell'oggetto di applato ed assolutamente non ribaltabile sulla impresa che si aggiudicherà la procedura.
6) Si ritiene non applicabile il punto a) dell'art. 4.1, in riferimento alle modalità e criteri richiesti nelle procedura di reclutamento. Anche in uqesto caso si ricorda che trattasi di somministrazione di personale dove il somministratore deve certamente rispettare i principi previsti di imparzialità, pubblicità e trasparenza, ma certamente - quale datore privato - non può e non deve attenersi alle modalità ed ai criteri indicati nel Decreto Legislativo.
si richiedono i seguenti chiarimenti
1) SI chiede a quanto ammontano le spese contrattuali
2) Al fine di verificare la correttezza dei costi indicati, si chiede di indicare la % INAIL rispetto le diverse figure identificate
3) Si chiede conferma, che le assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia, festività non lavorate) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all`art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l`utilizzatore è OBBLIGATO a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia. I In caso di mancata conferma, si chiede di conoscere la motivazione giuridica che permette alla Vs. spettabile Amministrazione il mancato rispetto della normativa applicabile e non derogabile. Ricordiamo, non certo a chi ci legge, che la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2015 non è certamente derogabile dalla documentazione di gara non avente forza di legge tale da derogare ad un Decreto Legislativo.
4) Si chiede conferma che verranno, inoltre, fatturati i cd. ratei su ferie maturati in caso di assenza. Ed infatti, • Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).
5) Si chiede di espungere dal Disciplinare di gara l'obbligo di pagamento di Eruo 4.000,00 da versare al personale di cui si è avvalsa e si avvarrà la stazione appaltante per le fasi della procedura. Le motivazioni sono multiple:
A) L'appalto ad oggetto la somministrazione di personale e, certamente, fra gli importi della procedura non può farsi rientrare l'attività di "consulenza" resa nelle fasi del procedimento, il cui oggetto risulta nettamente diverso e avrebbe dovuto essere oggetto di ulteriore procedura di affidamento di cui non si ha contezza. B) Si chiede di spiegare meglio cosa intenda nell'ultimo capoverso dell'art. 23 dove viene specificato che il precedente aggiudicatario " ha reso tale adempimento" e l'obbligo di rimborso in capo al nuovo affidatario. Non si comprende se l'adempimento di cui trattasi si riferisca al pagamento dell'importo richiesto ovvero se trattasi dell'attività di consulenza stessa (ipotesi da scartare considerando le possibili ricedute in tema di conflitto di interessi). Si chiede pertanto di chiarire ugualemte questo punto - al fine di derimenre qualsiasi perplessità - e comunque procedere alla eliminazione di una richiesta economica non rientrante in alcun modo nell'oggetto di applato ed assolutamente non ribaltabile sulla impresa che si aggiudicherà la procedura.
6) Si ritiene non applicabile il punto a) dell'art. 4.1, in riferimento alle modalità e criteri richiesti nelle procedura di reclutamento. Anche in uqesto caso si ricorda che trattasi di somministrazione di personale dove il somministratore deve certamente rispettare i principi previsti di imparzialità, pubblicità e trasparenza, ma certamente - quale datore privato - non può e non deve attenersi alle modalità ed ai criteri indicati nel Decreto Legislativo.
15/09/2025 17:41
Risposta
R1) vanno considerate le spese di registrazione in caso di utilizzo;
R2) Operai 3,40%;
Impiegati 0,475%.
Si conferma la previsione del Capitolato d'Appalto..." i costi orari lordi potranno subire delle modifiche a seguito di intervenute variazioni del CCNL di riferimento e degli oneri previsti dalla legge" precisando che il valore di gara non in alcun modo vincolante per la SASI, trattandosi di servizio "a misura".
R3) si confermano gli atti di gara. Si precisa che nel determinare l'aggio a base di gara si è tenuto conto di quanto riportato all'art. 4.3 punto 3 del Capitolato. L'aggio di fatto copre parte di tali oneri. La Stazione appaltante si obbliga a : " corrispondere all'Appaltatore il compenso, comprensivo della quota ferie ed ex festività, per il servizio effettivamente reso dal lavoratore, gli straordinari ove espressamente richiesti e autorizzati ogni qualvolta si verifichino con esclusione di eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, permessi o congedi straordinari che sono a rischio dell’ Operatore Economico e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto)". A conferma del fatto che gli operatori economici potranno presentare offerte remunerative, si precisa altresì che la Stazione Appaltante negli ultimi esercizi ha richiesto personale in somministrazione con missioni di norma semestrali con scadenza di contratto al 30.06. ed al 31.12 e che il tasso di assenteismo nel 2024 è risultato pari allo 0,98%.
R4) si conferma;
R5) si conferma: trattasi di refuso;
R6) si conferma la previsione.
R2) Operai 3,40%;
Impiegati 0,475%.
Si conferma la previsione del Capitolato d'Appalto..." i costi orari lordi potranno subire delle modifiche a seguito di intervenute variazioni del CCNL di riferimento e degli oneri previsti dalla legge" precisando che il valore di gara non in alcun modo vincolante per la SASI, trattandosi di servizio "a misura".
R3) si confermano gli atti di gara. Si precisa che nel determinare l'aggio a base di gara si è tenuto conto di quanto riportato all'art. 4.3 punto 3 del Capitolato. L'aggio di fatto copre parte di tali oneri. La Stazione appaltante si obbliga a : " corrispondere all'Appaltatore il compenso, comprensivo della quota ferie ed ex festività, per il servizio effettivamente reso dal lavoratore, gli straordinari ove espressamente richiesti e autorizzati ogni qualvolta si verifichino con esclusione di eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, permessi o congedi straordinari che sono a rischio dell’ Operatore Economico e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto)". A conferma del fatto che gli operatori economici potranno presentare offerte remunerative, si precisa altresì che la Stazione Appaltante negli ultimi esercizi ha richiesto personale in somministrazione con missioni di norma semestrali con scadenza di contratto al 30.06. ed al 31.12 e che il tasso di assenteismo nel 2024 è risultato pari allo 0,98%.
R4) si conferma;
R5) si conferma: trattasi di refuso;
R6) si conferma la previsione.
08/09/2025 18:03
Quesito #14
Egregi,
sievidenzia che i costi indicati nella documentazione di gara risultano non corretti relativamente al CCNL indicato. In particolare, si richiede di pubblicare le tabelle che hanno determinaot i costi indicati compresivi delal contribuzione prevista in caso di somministrazione(INPS, INAIL, NASPI, FORMATEMP ED EBITEMP) e dell'aggiornamento della tebelle retributive avvenuto a Luglio 2025.
Cordiali saluti
sievidenzia che i costi indicati nella documentazione di gara risultano non corretti relativamente al CCNL indicato. In particolare, si richiede di pubblicare le tabelle che hanno determinaot i costi indicati compresivi delal contribuzione prevista in caso di somministrazione(INPS, INAIL, NASPI, FORMATEMP ED EBITEMP) e dell'aggiornamento della tebelle retributive avvenuto a Luglio 2025.
Cordiali saluti
15/09/2025 16:55
Risposta
Si conferma l'aggiornamento delle tabelle retributive avvenuto a Luglio 2025.
I costi orari presenti nel capitolato sono indicativi ed utilizzati per definire il valore presunto, non vincolante per la stazione appaltante.
Per espressa previsione del capitolato "In caso di aumenti di retribuzioni dovuti a rinnovi contrattuali o ad altre disposizioni di legge/regolamento, gli stessi saranno posti a carico della SASI SpA, fermo restando il margine d'agenzia offerto".
Pertanto, le valutazioni degli operatori economici, necessari per la determinazione dell’offerta, dovranno basarsi sui costi orari lordi derivanti dall'applicazione del CCNL GAS Acqua vigente e degli oneri di legge unitamente ai dati forniti ed alla conoscenza dei propri costi.
I costi orari presenti nel capitolato sono indicativi ed utilizzati per definire il valore presunto, non vincolante per la stazione appaltante.
Per espressa previsione del capitolato "In caso di aumenti di retribuzioni dovuti a rinnovi contrattuali o ad altre disposizioni di legge/regolamento, gli stessi saranno posti a carico della SASI SpA, fermo restando il margine d'agenzia offerto".
Pertanto, le valutazioni degli operatori economici, necessari per la determinazione dell’offerta, dovranno basarsi sui costi orari lordi derivanti dall'applicazione del CCNL GAS Acqua vigente e degli oneri di legge unitamente ai dati forniti ed alla conoscenza dei propri costi.
09/09/2025 09:09
Quesito #15
Spettabile Ente,
Con riferimento all'Allegato al CSA - Contratti di somministrazione attivi al 01/08/2025, si chiede di conoscere se tra le risorse indicate nel suddetto allegato siano presenti lavoratori stabilizzati, ovvero assunti a tempo indeterminato da parte dell'Agenzia per il lavoro ed inviati in missione a tempo determinato.
In caso di risposta positiva si chiede di indicare il numero progressivi di cui all'allegato delle suddette risorse.
Distinti saluti.
Con riferimento all'Allegato al CSA - Contratti di somministrazione attivi al 01/08/2025, si chiede di conoscere se tra le risorse indicate nel suddetto allegato siano presenti lavoratori stabilizzati, ovvero assunti a tempo indeterminato da parte dell'Agenzia per il lavoro ed inviati in missione a tempo determinato.
In caso di risposta positiva si chiede di indicare il numero progressivi di cui all'allegato delle suddette risorse.
Distinti saluti.
15/09/2025 17:01
Risposta
Si conferma un solo caso: progressivo n. 4.
09/09/2025 09:32
Quesito #16
Spett.le S.A.S.I. S.p.A.,
in riferimento ai costi del lavoro pubblicati all'art. 2.1 del Capitolato, e riprendendo anche il quesito 4 già pubblicato, confermiamo che non risultano corretti; ed infatti, il livello 2 corrisponde al valore precedente all'ultimo rinnovo mentre i restanti livelli non trovano corrispondenza a quanto previsto per i lavoratori in somministrazione a quei rispettivi livelli. La corretta quantificazione del costo del lavoro non ha il solo fine di calcolo della base d'asta, ma anche quello di risponde ad una triplice esigenza: 1. salvaguardare il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori somministrati; 2.acquisire l’offerta realmente più vantaggiosa per l’Amministrazione; 3.consentire la corretta parificazione delle offerte presentate dalle Agenzie per il Lavoro. Pertanto, si chiede di confermare che i costi orari del lavoro saranno pari a €21,35 per il livello 2 e, calcolati con lo stesso principio dell'analisi costi allegata, di €23,13 per il livello 3, di €24,72 per il livello 4 e di €31,47 per il livello 7.
Cordiali Saluti
in riferimento ai costi del lavoro pubblicati all'art. 2.1 del Capitolato, e riprendendo anche il quesito 4 già pubblicato, confermiamo che non risultano corretti; ed infatti, il livello 2 corrisponde al valore precedente all'ultimo rinnovo mentre i restanti livelli non trovano corrispondenza a quanto previsto per i lavoratori in somministrazione a quei rispettivi livelli. La corretta quantificazione del costo del lavoro non ha il solo fine di calcolo della base d'asta, ma anche quello di risponde ad una triplice esigenza: 1. salvaguardare il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori somministrati; 2.acquisire l’offerta realmente più vantaggiosa per l’Amministrazione; 3.consentire la corretta parificazione delle offerte presentate dalle Agenzie per il Lavoro. Pertanto, si chiede di confermare che i costi orari del lavoro saranno pari a €21,35 per il livello 2 e, calcolati con lo stesso principio dell'analisi costi allegata, di €23,13 per il livello 3, di €24,72 per il livello 4 e di €31,47 per il livello 7.
Cordiali Saluti
15/09/2025 18:54
Risposta
Si conferma l'aggiornamento delle tabelle retributive avvenuto a Luglio 2025.
I costi orari presenti nel capitolato sono indicativi ed utilizzati per definire il valore presunto, non vincolante per la stazione appaltante.
Per espressa previsione del capitolato "In caso di aumenti di retribuzioni dovuti a rinnovi contrattuali o ad altre disposizioni di legge/regolamento, gli stessi saranno posti a carico della SASI SpA, fermo restando il margine d'agenzia offerto".
Pertanto, le valutazioni degli operatori economici, necessari per la determinazione dell’offerta, dovranno basarsi sui costi orari lordi derivanti dall'applicazione del CCNL GAS Acqua vigente e degli oneri di legge unitamente ai dati forniti ed alla conoscenza dei propri costi.
I costi orari presenti nel capitolato sono indicativi ed utilizzati per definire il valore presunto, non vincolante per la stazione appaltante.
Per espressa previsione del capitolato "In caso di aumenti di retribuzioni dovuti a rinnovi contrattuali o ad altre disposizioni di legge/regolamento, gli stessi saranno posti a carico della SASI SpA, fermo restando il margine d'agenzia offerto".
Pertanto, le valutazioni degli operatori economici, necessari per la determinazione dell’offerta, dovranno basarsi sui costi orari lordi derivanti dall'applicazione del CCNL GAS Acqua vigente e degli oneri di legge unitamente ai dati forniti ed alla conoscenza dei propri costi.
09/09/2025 12:32
Quesito #17
Spett.le SASI,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Al fine della applicazione della cd. Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere :
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori. in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
- L’attuale fornitore;
- La FEE applicata.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
2. Si chiede di indicare il fabbisogno di ore complessive, anche presunte, relative all’appalto/fornitura di personale
3. Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo, registrato dai lavoratori somministrati durante la precedente fornitura del servizio di somministrazione di lavoro, relativo alle assenze per malattia, infortunio, maternità, congedi, permessi vari, etc. Si chiede di specificare il periodo temporale utilizzato come unità di misura per la registrazione del tasso richiesto.
4. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque, fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.lgs. 81/15);
5. In merito a quanto previsto all’interno del capitolato speciale d’appalto si osserva che la definizione di “sorveglianza sanitaria” è data dall’art. 2, lettera m, del D.lgs. 81/2008, che la descrive come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”. All’art. 41 del medesimo decreto vengono elencate le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria, ossia:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente14;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Con particolare riferimento alla somministrazione di lavoro, l’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 prevede che “(...) L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”. È cura dell’azienda utilizzatrice, dunque, procedere alle visite eventualmente previste dal piano di sorveglianza aziendale ex art. 41 D. Lgs. 81/2008 ritenute necessarie a giudizio del proprio medico competente che dovrà rilasciare il proprio giudizio di idoneità del lavoratore.
Che sia così, inoltre, è confermato dalle disposizioni del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, secondo cui la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice (art 40, comma 8), nonché dai modelli allegati al CCNL:
L’allegato 1 – Modello A – obblighi previsti dalla legge in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro inerenti la somministrazione di lavoro, informa il lavoratore che “l’impresa utilizzatrice deve: (…) qualora richiesto, sottoporti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria ed alle relative visite mediche. In tal caso ti è fornita, da parte del medico competente dell’Impresa Utilizzatrice, copia della cartella sanitaria che sarà tua cura conservare ed utilizzare nel caso di missioni successive anche alle dipendenze di diverse Imprese Utilizzatrici”.
L’allegato 1 – Modello B – Modello di informazione sui rischi per l’integrità e la salute dei lavoratori e delle misure di prevenzione adottate prevede che: 2) L’Impresa Utilizzatrice dichiara di avere effettuato, in data ________, la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008 (e successive modifiche e integrazioni) e redatto il relativo documento di cui agli artt.17, 28 e 29 del citato decreto e che da tale documento si evince che la mansioni richieste comportano: a) sorveglianza sanitaria da espletarsi con visite mediche a carico dell’Impresa Utilizzatrice, con la seguente periodicità: Preventiva (per verificare l’idoneità del lavoratore) ed ove prevista: Semestrale Annuale Altra periodicità. Si chiede conferma che la verifica dell’idoneità fisica a svolgere le mansioni sia in capo alla stazione appaltante;
6. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;
Cordiali Saluti
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Al fine della applicazione della cd. Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere :
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori. in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
- L’attuale fornitore;
- La FEE applicata.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
2. Si chiede di indicare il fabbisogno di ore complessive, anche presunte, relative all’appalto/fornitura di personale
3. Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo, registrato dai lavoratori somministrati durante la precedente fornitura del servizio di somministrazione di lavoro, relativo alle assenze per malattia, infortunio, maternità, congedi, permessi vari, etc. Si chiede di specificare il periodo temporale utilizzato come unità di misura per la registrazione del tasso richiesto.
4. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque, fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.lgs. 81/15);
5. In merito a quanto previsto all’interno del capitolato speciale d’appalto si osserva che la definizione di “sorveglianza sanitaria” è data dall’art. 2, lettera m, del D.lgs. 81/2008, che la descrive come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”. All’art. 41 del medesimo decreto vengono elencate le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria, ossia:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente14;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Con particolare riferimento alla somministrazione di lavoro, l’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 prevede che “(...) L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”. È cura dell’azienda utilizzatrice, dunque, procedere alle visite eventualmente previste dal piano di sorveglianza aziendale ex art. 41 D. Lgs. 81/2008 ritenute necessarie a giudizio del proprio medico competente che dovrà rilasciare il proprio giudizio di idoneità del lavoratore.
Che sia così, inoltre, è confermato dalle disposizioni del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, secondo cui la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice (art 40, comma 8), nonché dai modelli allegati al CCNL:
L’allegato 1 – Modello A – obblighi previsti dalla legge in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro inerenti la somministrazione di lavoro, informa il lavoratore che “l’impresa utilizzatrice deve: (…) qualora richiesto, sottoporti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria ed alle relative visite mediche. In tal caso ti è fornita, da parte del medico competente dell’Impresa Utilizzatrice, copia della cartella sanitaria che sarà tua cura conservare ed utilizzare nel caso di missioni successive anche alle dipendenze di diverse Imprese Utilizzatrici”.
L’allegato 1 – Modello B – Modello di informazione sui rischi per l’integrità e la salute dei lavoratori e delle misure di prevenzione adottate prevede che: 2) L’Impresa Utilizzatrice dichiara di avere effettuato, in data ________, la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008 (e successive modifiche e integrazioni) e redatto il relativo documento di cui agli artt.17, 28 e 29 del citato decreto e che da tale documento si evince che la mansioni richieste comportano: a) sorveglianza sanitaria da espletarsi con visite mediche a carico dell’Impresa Utilizzatrice, con la seguente periodicità: Preventiva (per verificare l’idoneità del lavoratore) ed ove prevista: Semestrale Annuale Altra periodicità. Si chiede conferma che la verifica dell’idoneità fisica a svolgere le mansioni sia in capo alla stazione appaltante;
6. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;
Cordiali Saluti
15/09/2025 18:55
Risposta
R1 -a) 1 trasformazione datata 01/07/2025;
R1-b) di regola le missioni hanno durata semestrale;
R1-c) si conferma;
R1-d) Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a.;
R1-e) 1,07
R2) considerato che ad oggi il personale in somministrazione è pari ad 11 unità contrattualizzate fino al 31.12.2025 si stimano 5511 ore;
R3) tasso assenteismo personale somministrato 2024: 0,98% ;
R4) si conferma la disposizione di gara, ritenendo di non poter condividere l'interpretazione prospettata;
R5) si confermano gli atti di gara, art. 4.2. punto 13 del Capitolato;
R6) Si rimanda alla risposta del quesito n. 13-R3.
R1-b) di regola le missioni hanno durata semestrale;
R1-c) si conferma;
R1-d) Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a.;
R1-e) 1,07
R2) considerato che ad oggi il personale in somministrazione è pari ad 11 unità contrattualizzate fino al 31.12.2025 si stimano 5511 ore;
R3) tasso assenteismo personale somministrato 2024: 0,98% ;
R4) si conferma la disposizione di gara, ritenendo di non poter condividere l'interpretazione prospettata;
R5) si confermano gli atti di gara, art. 4.2. punto 13 del Capitolato;
R6) Si rimanda alla risposta del quesito n. 13-R3.
09/09/2025 13:02
Quesito #18
Con riferimento all'Allegato al CSA - Contratti di somministrazione attivi al 01/08/2025, si chiede di conoscere l'anzianità di servizio pregressa dei lavoratori somministrati, comprensiva di ulteriori eventuali missioni presso codesto utilizzatore antecedenti all'ultima missione in corso.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
15/09/2025 18:07
Risposta
Si rimanda alla data presente nell'allegato: allegato-csa-contratti-somministrazione-attivi-01-08-25.pdf; fatta eccezione per il progressivo n.1 cui aggiungere il periodo dal 09/08/2021 al 31/10/2021.
|
allegato.csa.contratti.somministrazione.attivi.01.08.25.pdf SHA-256: 26dcc947f01f58ea2b7dcbf244d66af4190b0d235c0c05c402e26f5de3ed00a2 15/09/2025 17:38 |
160.55 kB |