Inviato esito

Gara #33

Affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato
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Informazioni appalto

29/11/2021
Aperta
Servizi
€ 4.580.950,37
Travaglini Giuseppina

Categorie merceologiche

7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

Lotti

Inviato esito
1
8996088EA7
Qualità prezzo
Affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato
L'appalto ha per oggetto l'individuazione di una Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di "somministrazione di lavoro" delle figure professionali con inquadramenti riferiti al vigente CCNL GAS ACQUA da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato nell’ambito territoriale dei Comuni gestiti.
€ 4.580.950,37
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.456.015,36
24/02/2022
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
07704310015 Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.a.
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

1
28/12/2021
Cognome Nome Ruolo
Carlucci Manuela Presidente
Buzzelli Antonio Commissario
Silvestri Emiliana Commissario

Scadenze

13/12/2021 12:00
20/12/2021 12:00
20/12/2021 14:00

Allegati

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10/10/2023 15:20
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46821 - Avviso di appalto aggiudicato.1646048963.pdf
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10/10/2023 15:20
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Chiarimenti

30/11/2021 15:31
Quesito #1
Si chiede conferma che, a comprova del requisito di capacità economico-finanziaria, di cui all’art. 3.4, punto 1, pag. 7 del Disciplinare (Fatturato specifico), possano essere presentati, in luogo delle fatture, i bilanci, approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando, corredati dalle note integrative dalle quali si evince il Fatturato specifico relativo alla fornitura di lavoro temporaneo.
01/12/2021 16:40
Risposta
Si conferma e si ricorda che la comprova dei requisiti dichiarati dovrà essere resa solo dall'operatore aggiudicatario.
 
06/12/2021 08:58
Quesito #2
Quesiti blocco 1 del 06/12/2021

Quesito n. 1
Sulla c.d. Clausola Sociale.
L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Anche l’art. 50 del D.lgs. 50/20216 e ss.mm.ii. prevede l’applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l’appaltatore “uscente” sia o meno una Agenzia per il lavoro.
Sulla base di tali obblighi, si chiede cortesemente di conoscere:
  • Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
  • L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni svolte
  • La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
  • In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
  • La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
  • La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e
  • L’attuale fornitore.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”.
Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
Infatti, come sancito dal Consiglio di stato nel succitato parere “Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solo l’imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che prescinde da specifiche previsioni contrattuali. (…) consente di individuare obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati. E’ pertanto possibile ricavare un obbligo dell’impresa uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terzi”.
Peraltro, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle anche alla luce del fatto che si tratta “di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un’esclusione dall’elenco degli imprenditori invitati alla gara”( cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale).

Quesito n.2
Sull’ulteriore fabbisogno.

Oltre ai lavoratori attualmente contrattualizzati dal fornitore uscente e quindi interessati da clausola sociale, si chiede cortesemente di conoscere l’eventuale ulteriore fabbisogno di profili professionali specificando la tipologia di mansione, fermo che trattasi di indicazione non vincolante.
L’informazione appena richiesta è necessaria al fine di predisporre il miglior progetto tecnico in riferimento alla Sezione relativa alla selezione del personale, oltre che per ponderare la migliore offerta economica, tenendo in considerazione anche i costi indiretti connessi alla selezione di personale.

Quesito n. 3
Sulla salute e sicurezza.
Si segnala che con il contratto di somministrazione di lavoro, a differenza dell’appalto, l’Agenzia per il Lavoro si limita a fornire lavoratori in somministrazione all’Utilizzatore, senza essere presente sul luogo di lavoro e senza svolgere alcun servizio all’interno dei sui locali.
Con il contratto di somministrazione, il lavoratore è computato nell'organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015) e tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015 e D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37).
Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità.

Quesito n. 4
Sull’interruzione del Contratto.
Premesso che gli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevedono solo determinate ipotesi di interruzione/risoluzione della missione lavorativa, si chiede cortese conferma che in caso di interruzione/risoluzione della missione al difuori delle ipotesi ivi indicate in detti articoli (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.

Quesito n. 5

Sull’offerta tecnica.
Preso atto di quanto previsto dall’art. 7 del Disciplinare, si chiede cortese conferma che dal conteggio di 20 facciate si debbano ritenere escluse, oltre che indice e copertina, anche gli eventuali allegati di approfondimento, ad esempio i curricula vitae delle risorse dedicate alla gestione del servizio richiesto su cui, come previsto dalla legge di gara, verrà effettuata dalla Commissione una valutazione in ordine a competenze, formazione e professionalità.
 
07/12/2021 13:00
Risposta
Risposta Quesito n. 1
In merito al primo quesito si rimette uno schema riepilogativo con il numero dei lavoratori, inquadramento, profilo professionale e tipologia contrattuale, specificando che la durata media delle missioni oscilla dai 3 ai 6 mesi, tutto il personale è già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008:
Prog. qualifica livello Descrizione libera mansione Tipologia contrattuale
1 operaio 2 MANUTENTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE T.  indeterminato
2 impiegato 3 Impiegato amministrativo T.  indeterminato
3 impiegato 3 Impiegato amministrativo T.  indeterminato
4 impiegato 3 Impiegato tecnico depurazione T.  indeterminato
5 impiegato 3 Impiegato amministrativo T.  indeterminato
6 impiegato 2 ADDETTO ALLA CLIENTELA T.  indeterminato
7 operaio 2 MANUTENTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE T.  indeterminato
8 operaio 2 MANUTENTORE RETI IDRICHE T.  indeterminato
9 operaio 2 MANUTENTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE T.  indeterminato
10 impiegato 3 GEOLOGO T.  indeterminato
11 operaio 2 MANUTENTORE RETI IDRICHE T.  indeterminato
12 operaio 2 MANUTENTORE RETI IDRICHE T.  indeterminato
13 operaio 2 MANUTENTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE T.  indeterminato
14 operaio 2 MANUTENTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE T.  indeterminato
15 operaio 2 MANUTENTORE RETI IDRICHE T.  indeterminato
16 impiegato 2 ADDETTO ALLA CLIENTELA T.  indeterminato
17 impiegato 3 UFFICIO PROGETTAZIONE (TESE) T.  indeterminato
18 operaio 2 MANUTENTORE RETI IDRICHE T.  indeterminato
19 operaio 2 MANUTENTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE T.  indeterminato
20 operaio 2 MANUTENTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE T.  indeterminato
21 operaio 2 MANUTENTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE T.  indeterminato
22 operaio 2 MANUTENTORE IMPIANTI, RETI IDRICHE E FOGNARIE T.  indeterminato
23 impiegato 2 ADDETTO ALLA CLIENTELA T.  indeterminato
24 impiegato 3 Biologo T.  indeterminato
25 operaio 2 LETTURISTA, DISTACCHISTA, OPERATORE CONTATORE T.  determinato
26 operaio 2 SALDATORE T.  indeterminato
27 operaio 2 MANUTENTORE RETI IDRICHE T.  indeterminato
28 operaio 2 LETTURISTA, DISTACCHISTA, OPERATORE CONTATORE T.  indeterminato
29 operaio 2 MANUTENTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE T.  indeterminato
30 impiegato 3 ADDETTO RECUPERO MOROSITA' T.  determinato
31 operaio 2 MANUTENTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE T.  indeterminato
32 impiegato 3 UFFICIO PROGETTAZIONE (TESE) T.  indeterminato

L’attuale fornitore è la Società Randstad Italia S.p.A.

Risposta Quesito n. 2
L’ulteriore fabbisogno è di 3 profili così distinti: n.2 lavoratori con qualifica di operaio e n.1 lavoratore con qualifica di impiegato.

Risposta Quesito n. 3
Si.

Risposta Quesito n. 4
Si conferma

Risposta Quesito n. 5
Il Progetto Tecnico è così determinato: 20 facciate con esclusione della copertina, indice, curricula ed allegati.







 
06/12/2021 16:58
Quesito #3
  1. Relativamente alla presenza della clausola sociale chiediamo di indicare il nome dell'APL che attualmente somministra personale nonché specificare il dettaglio dei profili somministrati indicando il livello e la mansione.
  2. Nell’ipotesi in cui i costi del lavoro dovessero risultare diversi da quelli indicati nella tabella 1 a pag. 2 del disciplinare, chiediamo conferma che il moltiplicatore possa essere applicato sugli effettivi costi del lavoro e che pertanto il valore stimato dell’appalto possa essere rivisto.
  3. E’ possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato.
  4. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15).
     
09/12/2021 08:55
Risposta
  1. Vedasi “Risposta Quesito n. 1” del chiarimento n. 2.
  2. Si conferma che il moltiplicatore possa essere applicato sugli effettivi costi del lavoro, fermo restando l’applicazione del CCNL Federgasacqua.
  3. Vedasi “Risposta Quesito n. 5” del chiarimento n. 2.
  4. Vedasi “Risposta Quesito n. 4” del chiarimento n. 2.
     
09/12/2021 16:42
Quesito #4
Con riferimento al tema fatturazione, si segnala che tutte le Agenzie per il Lavoro di grandi dimensioni hanno strumenti di fatturazione automatizzati.
Al duplice fine di: essere conformi agli standard sottesi al mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001 ed essere conformi ad eventuali verifiche ispettive sul corretto versamento dell’IVA, non possono procedere con fatturazione customizzata su singolo cliente.
Ciò brevemente premesso, si chiede cortese conferma sulla possibilità di produrre una fattura che rechi la distinzione “Costo del lavoro” e “Base imponibile” e contestualmente ma con documento separato un report dettagliato customizzato sulla base delle vostre specifiche esigenze (Retribuzione, Margine, Oneri contributivi, categoria, servizio etc.).

 
10/12/2021 10:10
Risposta
Si conferma.
10/12/2021 11:21
Quesito #5
CAPITOLATO
1) ART. 8 - Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
2) ART. 8 LETT. I – Si chiede conferma che Codesta spett.le Stazione appaltante terrà conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria nonché l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica (visite mediche) ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni;
3) ART. 17 – Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro;
4) ARTT. 18, 19 – Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);

SCHEMA DI CONTRATTO
5) ART. 12 – In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula  di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata;
6) Si chiede inoltre di chiarire se le tempistiche richieste per la sostituzione del personale, in caso di mancato superamento del periodo di prova, siano pari a 5 giorni lavorativi, come previsto dall’art.8 del capitolato speciale d’appalto, o a 3 giorni lavorativi come previsto dall’art.13 dello stesso capitolato.
13/12/2021 16:01
Risposta
CAPITOLATO
1) si conferma, fatte salve eventuali precisazioni operative in sede esecutiva;
2) Si conferma;
3) Si conferma;
4) Si rimanda al quesito n. 4 del 06/12/2021;

SCHEMA DI CONTRATTO
5) Si Rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto;
6) Trattasi di due modalità diverse di esecuzione della prestazione. La prima (5 giorni) si riferisce alla stipula di un nuovo contratto di somministrazione, viceversa, la seconda (3 giorni) si riferisce al caso di sostituzione di un lavoratore già contrattualizzato.
 
13/12/2021 10:09
Quesito #6
Buongiorno,
in riferimento ai requisiti di gara di cui al punto 3.4. Requisiti di capacità economico-finanziaria, si chiede se le Referenze bancarie devono essere presentate in sede di presentazione dell’offerta. Cordialità.
14/12/2021 09:56
Risposta
SI.  Nella fattispecie si evidenzia che la comprova del fatturato specifico dovrà essere resa solo dall'operatore aggiudicatario.
13/12/2021 10:58
Quesito #7
Spett.le S.A.S.I. S.p.A.,
riportiamo i seguenti chiarimenti:
1) Art. 11 del capitolato di gara. In riferimento agli importi orari pubblicati per le quattro qualifiche richieste, si chiede di indicare, in modo analitico, i singoli importi orari (retribuzione base, EDR, ratei 13^ e 14^, ratei ferie ed ex festività, ratei TFR, Contribuzione INPS e INAIL, Contribuzione forma.temp ed Ebitemp) che concorrono alla formulazione degli importi totali indicati.
2) Art. 11 del capitolato di gara. In riferimento agli importi orari pubblicati, si chiede di indicare le PAT e i tassi INAIL utilizzati per singola qualifica; in aggiunta, si chiede di confermare che le giornate di ferie annue corrispondono a 22, che le giornate di ex festività corrispondono a 3 e che non sono presenti ore annue di ROL.
3) Art. 8 del capitolato di gara. Si evidenzia l’Agenzia, in qualità di Titolare autonomo del trattamento, non è legittimata a fornire le  buste paga e di ogni altra documentazione idonea. Potranno essere forniti esclusivamente nome e cognome, qualifica e livello di inquadramento, Agenzia di somministrazione del lavoratore. Nel rapporto di somministrazione le parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento, pertanto, non risulta corretta la qualificazione dell’Agenzia quale responsabile del trattamento dei dati personali trattati dai lavoratori somministrati nell’esercizio delle loro attività in quanto tali lavoratori sono integrati nell’organizzazione dell’utilizzatore, che ne dirige e controlla l’operato. In caso di comunicazione e/o diffusione delle informazioni contenute nelle buste paga a soggetti terzi non autorizzati, il dipendente potrà presentare reclamo per lamentare una violazione della disciplina in materia di legge sulla privacy all’Autorità Garante (ex art. 77 del Regolamento UE 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali) a cui potrebbero seguire un’istruttoria e un procedimento amministrativo a carico del datore di lavoro.
4) Art. 8 punto d e art. 11 del capitolato di gara. Si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
5) Art. 11 del capitolato di gara. Posto che il prezzo orario offerto dovrà comprendere l’accertamento dell’idoneità fisica dei lavoratori avviati. Si evidenzia nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi del D Lgs 81/2015 si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono:
  • Sorveglianza sanitaria
  • Formazione: Generale e Specifica
  • Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi, rispetto protocolli COVID.
Alla luce di quanto descritto, si chiede di eliminare la previsione in parola.

6) Per quanto attiene il punto 11 e segnatamente l’assicurazione di responsabilità civile e per danni causati a terzi e all'amministrazione, si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” e il già richiamato art. 30 del D. Lgs 81/2015 relativo il potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore.
7) Art. 18 del capitolato di gara. Si chiede di puntualizzare che le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.
Cordiali Saluti 
Adecco Italia S.p.A.

 
14/12/2021 09:58
Risposta
1) I costi orari lordi sono quelli previsti dal CCNL come descritto nel capitolano art 11;
2) i Tassi Inail: per la qualifica di operaio è pari a 30,6 %, per gli impiegati è di 5.00 %. si confermano le 22 giornate di ferie annue, a compensazione delle festività soppresse (3 giornate) vengono riconosciuti 25 ore di permessi retribuiti annui, come previsto dal CCNL Feder-Gas Acqua;
3) Si Conferma quanto previsto dagli Atti di Gara;
4) Si conferma quanto contenuto negli Atti di Gara artt 8 e 13;
5) Si conferma l’art. 11 del Capitolato, integrato altresì da quanto disposto dal successivo art. 14 punto 4;
6) Si conferma quanto previsto dagli di gara e si rimanda all’art. 26 del Capitolato;
7) La quantificazione del danno potrà essere valutata in contraddittorio, e comunque nei casi più gravi secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente.

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